Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, qualsiasi intervento che comporti movimenti di terreno o la modifica del regime delle acque (tra cui interventi edilizi, dissodamenti di terreni saldi, realizzazioni stradali, scavi di cave, costruzione di muri di sostegno e opere agricole) è soggetto a preventiva autorizzazione oppure a comunicazione di inizio attività.
In base alla classificazione stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1117 del 11 luglio 2000, gli interventi si suddividono in tre categorie:
- Elenco 1: interventi soggetti ad autorizzazione al vincolo idrogeologico;
- Elenco 2: interventi soggetti a comunicazione di inizio attività;
- Elenco 3: interventi liberi, non soggetti né ad autorizzazione né a comunicazione.
Le funzioni istruttorie per tutti i Comuni aderenti all'Unione Valle del Savio sono svolte dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.
È ammessa la presentazione di un'istanza di autorizzazione o di una comunicazione disgiunta dalle pratiche edilizie esclusivamente se l'opera non comporta la successiva richiesta o presentazione di un titolo edilizio, in quanto rientrante tra le opere di "attività edilizia libera" individuate dall'articolo 7 della Legge Regionale 15/2013. Negli altri casi, il procedimento si inserisce all'interno della pratica unificata gestita dallo Sportello Unico per las Attività Produttive (SUAP).
Riferimenti normativi principali:
Il procedimento è disciplinato dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 11 luglio 2000, n. 1117 e dall'articolo 7 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15.