Nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono individuate per tutelare i terreni che, a seguito di utilizzazioni non idonee, possono perdere stabilità o alterare il regime delle acque. In queste zone, qualsiasi intervento comporti movimenti di terreno o modifiche al regime idrico (come opere edilizie, scavi, viabilità, muri di sostegno, cave e interventi agricoli) richiede una preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività.
In base alla Direttiva Regionale, gli interventi si articolano in tre categorie di impatto:
- Elenco 1: interventi soggetti a rilascio di Autorizzazione idrogeologica (opere di rilevante trasformazione urbanistica, edilizia o dei complessi vegetali con movimento terra);
- Elenco 2: interventi soggetti a Comunicazione di inizio attività (opere di modesta entità con limitati movimenti di terreno);
- Elenco 3: interventi liberi, che non richiedono alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva.
Riferimenti normativi: Il procedimento è disciplinato dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Legge Regionale E-R 21 aprile 1999, n. 3, dalla Delibera della Giunta Regionale E-R 11 luglio 2000, n. 1117, dall'articolo 7 della Legge Regionale E-R 30 luglio 2013, n. 15 e dal Regolamento dell'Unione Valle del Savio del 18 giugno 2018.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2026, a decorrere dal 29 luglio 2026, l'Ufficio Vincolo Idrogeologico non accetta né rilascia più provvedimenti di sanatoria idrogeologica per interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione preventiva. Eventuali nuove istanze prive di espressa base legale statale saranno dichiarate inammissibili o rigettate immediatamente.
È possibile consultare la mappa delle aree vincolate tramite la Cartografia online del Vincolo Idrogeologico.