A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a chi intende:
- aprire un'attività di vendita al dettaglio tramite forme speciali;
- subentrare nella titolarità di un'attività esistente;
- variare il settore merceologico;
- cessare l'attività.
Presentazione SCIA di avvio dell'attività di vendita al domicilio del consumatore, tramite apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione (e-commerce)
Permette di avviare l’attività di vendita al dettaglio tramite forme speciali o comunicazione delle variazioni tramite SCIA/comunicazione telematica allo sportello SUAP.
Richiedi onlineIl servizio si rivolge a chi intende:
Le forme speciali di vendita al dettaglio ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 del D.Lgs. n. 114/1998, sono le seguenti:
Per avviare l'attività, trasferire la sede o comunicare modifiche dell'attività occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune territorialmente competente.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
Per esercitare l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
Qualora l'attività preveda la vendita di cose antiche e/o usate è necessario detenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS presentando la dichiarazione tramite il portale regionale Accesso Unitario.
Regime amministrativo: SCIA - paragrafi 1.11 Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016.
L'arrività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) dell'Unione Valle Savio. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Entro 60 giorni il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti; in caso di carenze può disporre la conformazione o il divieto di prosecuzione.
Se l'attività riguarda il settore alimentare, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica, composta da SCIA/comunicazione e notifica sanitaria destinata all'Azienda USL competente, che attesta il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea. La notifica deve essere presentata contestualmente alla SCIA/comunicazione e il SUAP la trasmetterà all'ufficio competente all'Azienda USL.
La S.C.I.A./comunicazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).
Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:
All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.
Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:
mail: suaper@unionevallesavio.it tel. 0547 356418
Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO come descritto nel precedente paragrafo.
PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.
Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.
Dalla data di presentazione della SCIA, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la SCIA medesima - ai sensi dell'art 19 della Legge n. 241/1990 - costituisce di per sé titolo di esercizio.
Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività: se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile, in base alla tipologia di requisiti mancanti.
Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria.
Se l'attività comprende il settore alimentare è necessario il pagamento di tariffa prevista per la "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" degli operatori del settore alimentare (osa), dei mangimi (osm), dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale - (reg. ce 852/04 - reg. ce 1069/2009 - reg. ce 183/ 05 - reg. ce 999/2001 - reg. ce 767/2009) - € 20.00, seguendo le istruzioni presenti qui
Si precisa che dal 01/01/2026 non è più previsto il rilascio della licenza fiscale per gli operatori che intendono esercitare la vendita in Italia di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come liquori, bevande contenenti alcole etc) e di birra. L’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la Comunicazione per l’esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, da selezionare durante la compilazione della SCIA sul portale regionale ACCESSO UNITARIO.
Gli esercenti che intendono acquistare e vendere bevande alcoliche da/a altri Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di rivolgersi all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per il rilascio delle specifiche autorizzazioni e delle licenze fiscali.
Dopo l'invio, la pratica viene acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Per le attività alimentari, il SUAP trasmette automaticamente la notifica sanitaria all'Azienda USL competente.
Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA