Attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 14/2003) – Avvio e gestione attività

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica per apertura, trasferimento di titolarità, trasferimento di sede, ampliamento o comunicazioni di modifiche all’attività

  • Servizio attivo

Abilita all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, inclusi avvio, trasferimento di titolarità, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione e modifiche dell’attività

Richiedi online

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a chi intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, inclusi avvio, trasferimento di titolarità, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione e modifiche dell’attività medesima.

 

Descrizione

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Pubblici Esercizi)

Regime amministrativo: SCIA Unica – punto 67, Sez. I, Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, ovvero gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).

L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.

Altre attività di somministrazione di alimenti e bevande

Rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. n. 14/2003 l'attività somministrazione di alimenti e bevande al servizio di altre attività principali ed in genere l'attività di somministrazione non aperta ad un pubblico indifferenziato, quali ad esempio:

  • Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • Somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata;
  • Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte ad un pubblico indifferenziato.

L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).

L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.

Requisiti per l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003

L’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore vigente.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Normativa
  • L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003, n. 14, "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
  • Regolamenti dei singoli Comuni (esempio: Codice delle Attività Economiche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cesena n. 135 del 21/12/2011 e successive modifiche)
  • norme nazionali di settore (esempio: D.M. n. 564/1992 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”).

Come fare

La SCIA Unica deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della SCIA Unica, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la SCIA Unica medesima - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 - costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA Unica, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività: se la SCIA Unica non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile, in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria.

E' necessaria la presentazione della Notifica sanitaria ai fini della registrazione  (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004) e il pagamento della tariffa stabilita la "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" degli operatori del settore alimentare (osa), dei mangimi (osm), dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale - (reg. ce 852/04 - reg. ce 1069/2009 - reg. ce 183/ 05 - reg. ce 999/2001 - reg. ce 767/2009) - € 20.00, seguendo le istruzioni presenti qui.

Si precisa che dal 01/01/2026 non è più previsto il rilascio della licenza fiscale per gli operatori che intendono esercitare la vendita in Italia di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come liquori, bevande contenenti alcole etc) e di birra. L’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la Comunicazione per l’esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, da selezionare durante la compilazione della SCIA sul portale regionale ACCESSO UNITARIO.
Gli esercenti che intendono acquistare e vendere bevande alcoliche da/a altri Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di rivolgersi all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per il rilascio delle specifiche autorizzazioni e delle licenze fiscali.

Procedure collegate all'esito

La SCIA Unica - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA Unica, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA Unica non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile, in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA 

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 10:00

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri