L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SC.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrarsi al Comune competente per territorio, nonché al rispetto della vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla L.R. n. 21/2017 e ss.mm.ii..
Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato il responsabile dell'attività produttiva, il quale garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Il responsabile dell'attività produttiva può essere individuato nella persona del titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della S.C.I.A..
E’ consentita ai titolari di panificio l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Regime amministrativo: paragrafo 11 Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016
Apertura/trasferimento/trasformazione: S.C.I.A. Unica - S.C.I.A. per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più S.C.I.A. per notifica sanitaria;
- in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso: S.C.I.A. Unica - S.C.I.A. per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più S.C.I.A. per notifica sanitaria più S.C.I.A. per prevenzione incendi;
- in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno: S.C.I.A. condizionata - S.C.I.A. per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione;
- in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1.500 kg/giorno: S.C.I.A. condizionata - S.C.I.A. per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.