L'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche o private è subordinato al regime amministrativo stabilito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 22/2019 e dai successivi provvedimenti.
In particolare, la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1919/2023 ha stabilito quanto segue:
- l'Autorizzazione all'esercizio è richiesta per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno, per le strutture sanitarie che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente e per gli operatori. Sono soggette ad Autorizzazione anche le strutture con caratteristiche organizzative di particolare complessità, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio, sedi di sosta e partenza delle strutture di soccorso e trasporto infermi e di erogazione di prestazioni in telemedicina e le Case di Comunità disciplinate dal DM 77/2022;
- le strutture sanitarie soggette alla Comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie, non soggette ad autorizzazione, in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.
Autorizzazione all'esercizio
L'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche o private (compresi gli studi professionali odontoiatrici), come individuate nella D.G.R. n. 1919/2023, è soggetto al regime di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
La domanda di autorizzazione è da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico.
A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione, il Comune si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente per l'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa di settore vigente e, sulla base del parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, emette il provvedimento di autorizzazione.
L'autorizzazione all'esercizio è concessa a tempo indeterminato, fatto salvo l'esito delle verifiche da parte degli Enti competenti.
Il Legale rappresentante della struttura è tenuto, mediante la compilazione del modello elettronico reperibile nella piattaforma telematica regionale ACCESSO Unitario, a:
- richiedere una nuova autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi di variazioni della struttura classificabili quali adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento di sede (punto 1.3.9. della D.G.R. n. 1919/2023);
- comunicare ogni altra variazione della struttura che non comporti il rilascio di una nuova autorizzazione, ovvero nell'ipotesi di variazione di discipline, di Direttore sanitario, di Legale rappresentante/Titolare di struttura, della denominazione della struttura sanitaria, della sede legale/della ragione sociale/della forma giuridica;
- comunicare la sospensione delle attività della struttura sanitaria. La sospensione senza giustificato motivo per oltre sei mesi, determina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria
Le strutture sanitarie soggette alla Comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria, ai sensi del punto 1.4. della D.G.R. n. 1919/2023, sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie, non soggette ad autorizzazione all'attività sanitaria, in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa (le modalità organizzative degli studi professionali possono essere: lo Studio professionale singolo, lo Studio professionale associato o il Polistudio).
La Comunicazione deve essere presentata tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della Comunicazione.
Normativa di riferimento e Note Regione Emilia-Romagna
- Legge regionale n. 22 del 2019, "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. DGR nr. 1919/2023: L.R. N. 22/19 - Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di anagrafe regionale"
- D.G.R. n. 1919/2023, "L.R. N. 22/19 - Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di anagrafe regionale"
- D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 327 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti
- D.G.R. 6 dicembre 2004, n. 2520 in materia di autorizzazione all'esercizio degli Studi odontoiatrici singoli o associati
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito Salute - Regione Emilia Romagna, cliccando qui.