Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.
La S.C.I.A. – come stabilito dall’art. 68 T.U.L.P.S. - può essere utilizzata esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone.
Ai sensi dell'Art. 7, comma 2, D.L. n. 201/2024, convertito in Legge n. 16/2025, la S.C.I.A. può essere utilizzata per manifestazioni temporanee in area all’aperto, o al chiuso, con capienza fino a n. 2000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical.
In caso di S.C.I.A. la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 deve essere effettuata da un Tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una RELAZIONE TECNICA che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.
Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone, oppure la manifestazione abbia una durata di più giorni, deve essere presentata l’istanza per ottenere la licenza. La verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 141 bis e art. 142 T.U.L.P.S.
Con riferimento ai limiti di rumorosità il Comune di Cesena (rif. Servizio AMBIENTE) ha approvato, con deliberazione G.C. n. 13 del 13.4.2023, il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE che può essere visionato nella sottostante sezione NORMATIVA.
Suolo Pubblico
In caso di SCIA/ISTANZA per manifestazione da svolgersi in AREA PUBBLICA, la medesima dovrà essere richiesta al Comune competente. Per il Comune di Cesena, l’ISTANZA di licenza è già comprensiva anche della richiesta del suolo pubblico, in caso di S.C.I.A., la richiesta di suolo pubblico deve essere presentata a parte con apposito modulo, 30 gg. prima della manifestazione.
Per gli altri Comuni dell’Unione, la concessione di suolo pubblico deve essere richiesta al Comune competente, prima della presentazione della SCIA/Istanza di manifestazione all’Unione.
Chiusura al traffico
Nel caso in cui l’area debba essere chiusa al traffico, per il Comune di Cesena occorre effettuare la richiesta di apposita ORDINANZA per la “Modifica temporanea di Circolazione e Sosta dei veicoli” utilizzando il modulo disponibile al seguente link:
https://www.comune.cesena.fc.it/mobilita-modifichesostaecircolazione
Per info relative alla mobilità in generale:
Servizio mobilità: 0547 356436 - versari_e@comune.cesena.fc.it.
REGISTRAZIONE EVENTO CENTRALE OPERATIVA 118 RAVENNA
In relazione agli aspetti sanitari, ai sensi della D.G.R. n. 609/2015, l’organizzatore della manifestazione dovrà registrare l’evento – nei termini previsti dall’Allegato A della delibera medesima - alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 di Ravenna tramite il portale EMP118RER al link: https://www.118er.it/eventiprogrammati
Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.
La Centrale Operativa valuterà l’adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto
dall’organizzatore dell’evento e formulerà eventuali prescrizioni.
PREAVVISO ALLA QUESTURA
In relazione agli adempimenti per la QUESTURA la manifestazione deve essere comunicata al locale Commissariato di P.S. ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S. almeno tre giorni prima dell’inizio della manifestazione utilizzando il modulo presente nella sottostante sezione Moduli per invio via pec – Modulistica generica.
TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI
Relativamente alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento, si possono classificare varie TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE, la cui modulistica corrispondente è reperibile nella sottostante sezione MODULISTICA PER INVIO VIA PEC:
1. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL’APERTO NON DELIMITATO IN NESSUN MODO (fino a n. 200 partecipanti)
Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree NON ACCESSIBILI al pubblico: non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica.
In ogni caso l’organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente installate diverse da quelle destinate allo stazionamento del pubblico, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l' approntamento e l' idoneità dei mezzi antincendio.
2. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL’APERTO CON INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE O DELIMITATO con capienza pari o inferiore alle 200 persone (o in caso di utilizzo di SCIA 2000);
Se nel luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione
- verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA CAPIENZA
PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (o in caso di utilizzo di SCIA 2000);
- il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini una CAPIENZA DELL’AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (o in caso di utilizzo di SCIA 2000);
- verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico;
allora la manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.
3. MANIFESTAZIONE IN LOCALE AL CHIUSO con capienza pari o inferiore a 200 persone (o in caso di utilizzo di SCIA 2000);
Se la manifestazione si svolgerà in un locale al chiuso con CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (o in caso di utilizzo di SCIA 2000); deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all' albo degli ingegneri, degli architetti o nell' albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale e delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l' igiene, per la sicurezza e per l' incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001.
Nei casi 2 e 3 la pratica potrà comunque essere trasmessa alla C.C.V. ai sensi del punto 78 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016 per gli eventuali controlli.
Le ipotesi di cui alle lettere 1) 2) 3) prevedono una capienza inferiore a 200 (o in caso di utilizzo di SCIA 2000) persone e pertanto dovrà essere presentata una S.C.I.A. nel caso in cui la durata della manifestazione sia contenuta ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO.
Se la durata è prevista OLTRE le ore 24 del giorno di inizio, deve essere presentata, 30 giorni prima, UN’ISTANZA completa di tutti allegati per ottenere la Licenza.
Per le successive tipologie 4) ed 5) è sempre necessaria l’istanza di licenza da presentare almeno trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione, in quanto si tratta di ipotesi che prevedono una capienza superiore alle 200 persone (o in caso di utilizzo di SCIA 2000): in questo caso è sempre prevista la verifica della Commissione di Vigilanza, ma per l’ipotesi 5) tale verifica è già stata effettuata in occasione della precedente edizione della manifestazione, purché non antecedente a due anni.
4) LUOGO ALL’APERTO DELIMITATO O CON STRUTTURE AVENTI CAPIENZA SUPERIORE A 200 (o in caso di utilizzo di SCIA 2000) O LOCALE AL CHIUSO
Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione prevede l’installazione di impianti o strutture (anche sedute) con capienza superiore a 200 persone (o in caso di utilizzo di SCIA 2000); oppure trattasi di locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone (o in caso di utilizzo di SCIA 2000): in questo caso deve essere richiesto - 30 giorni prima della manifestazione - il sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allegando all’istanza la documentazione necessaria descritta nell’Elenco 68/A nella Modulistica.
Le strutture dovranno essere allestite e disponibili in tempo utile per consentire il sopralluogo della Commissione ed il rilascio della Licenza.
5) MANIFESTAZIONI GIA’ SVOLTE CON LE MEDESIME STRUTTURE
La capienza del locale/degli allestimenti nell’area all’aperto è SUPERIORE A 200 PERSONE (o in caso di utilizzo di SCIA 2000), ma se la Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141 bis T.U.L.P.S./Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha verificato l’agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in data non anteriore a due anni (art. 4, ultimo capoverso, del DPR n. 311/2001), la verifica è ancora valida e se ne deve dare atto nell’istanza relativa al rilascio della Licenza.
6) MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI ANIMALI
Fatti salvi gli adempimenti relativi alle tipologie di manifestazione descritte dal numero 1) al numero 5), in presenza di animali è obbligatorio l’ottenimento dell’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio dell’Unione Valle del Savio e pertanto l’istruttoria comprende obbligatoriamente il coinvolgimento del Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. per la verifica del rispetto delle disposizioni della Deliberazione G.R. n. 647/2007 in relazione al benessere animale. A tal fine è necessario presentare almeno 30 gg. prima dell’evento la dichiarazione relativa al benessere animale che il SUAP procederà ad inoltrare per l’ottenimento del parere preventivo del Servizio Veterinario Ausl territorialmente competente (allegato_BENESSERE ANIMALE)
7) MANIFESTAZIONE CON PRESENZA DI EQUIDI
Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 6), in presenza di EQUIDI è necessario anche procedere alla richiesta di intervento della competente Commissione di Vigilanza al fine di consentire la realizzazione di tali eventi nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto nella nota del Ministero della Salute avente ad oggetto “Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina della manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”. E’ necessario produrre l’allegato EQUIDI.
ATTIVITA’ INCLUSE NELLA MANIFESTAZIONE
Nel modello devono essere indicate le attività svolte all’interno della manifestazione, come ad es. la Tombole/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l’installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS, oppure ancora l’attività di Somministrazione di alimenti e bevande, per la quale si effettua l’apposita S.C.I.A. compilando il
relativo riquadro incluso nel modello, qualora l’attività sia gestita direttamente dall’organizzatore anche tramite un delegato.
In relazione all’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE, è necessario precisare che:
- ai sensi dell’art. 10, comma 1, L.R. 14/2003, come modificato dall’art. 50 della L.R. 7/2014, in
occasione di Fiere, Feste, Sagre, Mercati o altre riunioni straordinarie di persone è necessario
possedere, oltre ai requisiti morali, il requisito professionale sia nel caso in cui la somministrazione sia svolta direttamente dagli organizzatori, sia nel caso la medesima in cui sia affidati a terzi.
- ai sensi dell’art. 10, comma 3, L.R. 14/2003 come modificato dalla L.R. 7/2014, In occasione di
Manifestazione Religiosa, Benefica, Solidaristica, Sociale e Politica sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 14/2003, sia nel caso in cui la somministrazione sia svolta direttamente dagli organizzatori, sia nel caso la medesima in cui sia affidati a terzi.
- ai sensi dell’art. 10, comma 5, L.R. 14/2003 come modificato dalla L.R. 7/2014, in occasione di
attività di somministrazione occasionale e completamente gratuita non è dovuta la presentazione di alcuna comunicazione, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
Nel caso in cui la somministrazione sia affidata a terzi, l’impresa indicata dall’organizzatore nella
S.C.I.A. o Istanza, dovrà a sua volta presentare la S.C.I.A. di somministrazione temporanea indicando l’organizzatore e la manifestazione di riferimento. In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, l’organizzatore è obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.
Per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario, l’operatore deve svolgere l’attività nel rispetto dei
requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.
DISPOSIZIONI SAFETY/SECURITY DELLA CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 11001/1/110/10 DEL 18.7.2018 (Direttiva Piantedosi)
L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.
In seguito agli incidenti verificatisi a Torino, il livello di attenzione si è ulteriormente intensificato, ed il Capo della Polizia ha emanato un’apposita direttiva nella quale sono state fornite – senza intervenire sulla normativa di riferimento - indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l’attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996, quindi le misure sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.
Rimandando alla lettura della Circolare (nella sottostante sezione NORMATIVA) per l’approfondimento di quanto qui solamente accennato, si fornisce l’indicazione di ciò che dovrà essere prodotto dagli organizzatori unitamente alla S.C.I.A./richiesta di Licenza - oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al DM 19.8.1996 e sopra descritta - PER QUALUNQUE TIPO DI MANIFESTAZIONE:
- Tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell’organizzazione;
- Planimetria nella quale (oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature come già previsto anche prima della Circolare del Capo della Polizia) dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 11001/1/110(10) del 18.7.2018; nei casi di previsione della saturazione dell’area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l’indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell’evento, anche con l’approntamento dei mezzi antincendio, con l’esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica - tipologie 2 e 3 sopra descritte - il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa)
La documentazione di Safety/Security sarà inviata al Comando P.M. che valuterà la trasmissione della medesima alla Prefettura. Sia il Comando P.M. che il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, o anche la Questura, potranno richiedere, in seguito all’analisi della documentazione prodotta, l’approntamento di ulteriori misure di sicurezza.
Si ribadisce che le suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY non assorbono gli obblighi normativi relativi all’istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell’art. 68 e dell’art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001, in base alle tipologie descritte all’inizio di questa pagina.
Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.
Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., e si svolga in AREA PRIVATA, la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta comunque trenta giorni prima della manifestazione, per consentire alla Polizia Municipale e/o alla Questura di valutare il livello di rischio, e richiedere ulteriori misure di sicurezza.
Si ribadisce che le suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY non assorbono gli obblighi normativi relativi all’istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della
Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell’art. 68 e dell’art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001, in base alle tipologie descritte all’inizio di questa pagina.
Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.
Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., e si svolga in AREA PRIVATA, la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta comunque trenta giorni prima della manifestazione, per consentire alla Polizia Municipale e/o alla Questura di valutare il livello di rischio, e richiedere ulteriori misure di sicurezza.
DISPOSIZIONI VALIDE PER IL COMUNE DI CESENA
Utilizzo degli spazi urbani per manifestazioni temporanee
Nell'apposita sezione del sito sono pubblicati alcuni esempi di allestimento di spazi urbani per la realizzazione di manifestazioni temporanee.
Per ulteriori approfondimenti contattare l’Ufficio Polizia Amministrativa
Piccoli Intrattenimenti musicali a supporto dell’attività ordinaria dei PUBBLICI ESERCIZI.
Il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose approvato dal Comune di Cesena con atto G.C. n. 13 del 13.4.2023 disciplina, all’art. 5, l’attività dei Pubblici Esercizi che effettuano piccoli intrattenimenti musicali in base al proprio titolo di P.E., come previsto dall’art. 12 della L.R. 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e con le modalità di cui agli artt. 60 e 61 del Codice delle Attività Economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135/2011:
Nello specifico, i titolari dei Pubblici Esercizi dove la clientela acceda per la consumazione, che effettuano in maniera continuativa piccoli intrattenimenti musicali a supporto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- senza ballo;
- con capienza e afflusso non superiore a cento persone;
- senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni;
devono essere in possesso della dichiarazione sostitutiva di notorietà o relazione di impatto acustico, entrambe redatte da un Tecnico competente in acustica, da cui risulti il rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, da esibire in loco in caso di richiesta; qualora si rilevi un superamento dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, la relazione di cui sopra deve contenere l’indicazione delle misure che il titolare è tenuto a mettere in atto per ridurre o eliminare tali emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del nulla osta acustico di cui all’art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995.
La rumorosità riferita all’attività aggregativa ordinaria del Pubblico Esercizio (ascolto della TV, radio o impianto WIFI) deve avere livelli moderati in modo da non sovrastare il livello di pressione sonora associata al conversare delle persone.
I Pubblici Esercizi che effettuano lo stesso tipo di intrattenimento sopra descritto in maniera occasionale, possono rientrare nell’ultimo punto della Tabella B del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose approvato con atto CC n. 13 del 13.4.2023 utilizzando la deroga ai limiti di legge consentita dal regolamento medesimo per un massimo di n. 20 giornate, fino alle ore 23 dalla domenica al giovedì e fino alle ore 24 il venerdì e prefestivi.
In caso in cui il titolare del Pubblico Esercizio organizzi una manifestazione aperta al pubblico ai sensi dell’art. 68 TULPS, è soggetto agli adempimenti descritti in questa pagina.