La pratica di subentro tramite S.C.I.A. è necessaria per registrare formalmente il trasferimento di titolarità di una media struttura di vendita al dettaglio. Se la nuova attività rientra nel settore alimentare, la procedura telematica include anche una specifica notifica destinata all'Azienda USL di Cesena, al fine di attestare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Esistono due regole particolari per il calcolo della superficie di vendita:
- Merci ingombranti: per le attività che vendono merci a consegna differita e non immediatamente amovibili (es. concessionarie auto, rivendite di legnami, materiali edili o mobili), la superficie fino a 2.500 mq viene computata al 10%, mentre la parte eccedente i 2.500 mq viene calcolata al 25%.
- Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio: se l'attività vende contemporaneamente all'ingrosso e al dettaglio (solo per i prodotti specifici previsti dalla legge), la superficie al dettaglio è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda totale, a patto che non superi i 5.000 mq. La parte eccedente viene considerata interamente come superficie per la vendita al dettaglio.
In entrambi questi due casi particolari, il nuovo titolare è obbligato a sottoscrivere un atto formale in cui si impegna a non introdurre né vendere merci diverse da quelle dichiarate.
Dal punto di vista normativo, il procedimento assolve agli obblighi del D.Lgs. 114/1998, della L.R. 14/1999 (art. 19 bis) e, nel caso di vendita di alimenti, del Regolamento CE n. 852/2004.