Medie strutture di vendita al dettaglio – Avvio e gestione dell’attività

Presentare istanza per l'avvio/trasferimento di sede/ampliamento di una media struttura di vendita o comunicazioni di modifiche dell'attività

  • Servizio attivo

Permette di richiedere l'autorizzazione per l'apertura/trasferimento di sede/ampliamento di una media struttura di vendita al dettaglio, presentare comunicazione di subentro o modifiche nell'attività, presentare comunicazione di cessazione dell'attività.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ad imprese e società che intendono:

  • presentare istanza per apertura/trasferimento di sede/ampliamento di una media struttura di vendita con superficie di vendita tra 151 e 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra 251 e 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • comunicare il subentro, senza modifiche, in una media struttura di vendita già esistente;
  • comunicare la modifica di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, legale rappresentante e soci, preposto;
  • comunicare la cessazione dell'attività.

Descrizione

Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, per avviare l'attività, trasferire la sede o ampliare la superficie di vendita di una media struttura di vendita al dettaglio, con superficie di vendita tra 151 e 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra 251 e 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, occorre presentare istanza al SUAP del Comune territorialmente competente.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, ed altri servizi non accessibili ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci.

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

  • alimentare;
  • non alimentare.

Per esercitare l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

Qualora l'attività preveda la vendita di cose antiche e/o usate è necessario detenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS presentando la dichiarazione tramite il portale regionale Accesso Unitario.

Modalità di calcolo della superficie per merci ingombranti e commercio congiunto

Si applicano criteri speciali nei seguenti casi:

  • Merci ingombranti: per le strutture che vendono merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili), la superficie viene computata nella misura del 10% quando questa non sia superiore a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2.500 mq. nei restanti Comuni. La superficie eventualmente eccedente viene calcolata al 25%.
  • Commercio congiunto all'ingrosso e al dettaglio: nel caso in cui si eserciti congiuntamente l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della L.R. n. 14/1999 e ss.mm.ii., la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata, a condizione che la stessa non superi i 3.000 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e i 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte eccedente viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.

Come previsto dalla D.C.R. n. 1253/1999 in entrambe le ipotesi speciali sopra descritte, è obbligatoria da parte dell'interessato la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo, con il quale il medesimo si vincola a non introdurre e a non vendere merci diverse da quelle dichiarate.

Regime amministrativo: Autorizzazione - paragrafo 1.3 e 1.4  Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016 

Apertura/trasferimento di sede/ampliamento, attività relativa al settore merceologico alimentare:

  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.: autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio più S.C.I.A. per notifica sanitaria, che deve essere presentata contestualmente all'istanza;
  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq.: autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio più S.C.I.A. per prevenzione incendi più S.C.I.A. per notifica sanitaria, che devono essere presentate contestualmente all'istanza;

Apertura/trasferimento di sede/ampliamento, attività relativa al settore merceologico non alimentare:

  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.: autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio;
  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq.: autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio più S.C.I.A. per prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all'istanza.

Subingresso senza modifiche, attività relativa al settore merceologico alimentare:

  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.: S.C.I.A. Unica, composta da comunicazione di subingresso più S.C.I.A. per notifica sanitaria;
  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq.: S.C.I.A. Unica, composta da comunicazione di subingresso più S.C.I.A. per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi;

Subingresso senza modifiche, attività relativa al settore merceologico non alimentare:

  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.: comunicazione;
  • in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq.: comunicazione, comunicazione di subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi;

Come fare

La SCIA/istanza deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
  • MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività o per la presentazione della domanda sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di una media truttura di vendita.

In caso di istanza per apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie, l'attività non può essere avviata fino al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subentro senza modifiche, dalla data di presentazione della S.C.I.A., completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la S.C.I.A. medesima - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella S.C.I.A., previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti. 

In caso di comunicazione, essa produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente.

Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto D.P.R..

Tempi e scadenze

  • Per i procedimenti soggetti ad Autorizzazione, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni e l'esito dipende dall’acquisizione degli atti di assenso necessari;
  • Per i procedimenti soggetti a Scia/Scia unica, il titolo abilitativo ha validità immediata a partire dalla data di presentazione della medesima;
  • Per i procedimenti soggetti a Scia condizionata, il titolo abilitativo diventa efficace solo dopo l'acquisizione degli atti di assenso necessari da parte degli enti competenti;
  • Per i procedimenti soggetti a comunicazione, il titolo abilitativo ha validità immediata a partire dalla data di presentazione della medesima.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria 

Se l'attività comprende il settore alimentare è necessario il pagamento di tariffa prevista per la "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" degli operatori del settore alimentare (osa), dei mangimi (osm), dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale - (reg. ce 852/04 - reg. ce 1069/2009 - reg. ce 183/ 05 - reg. ce 999/2001 - reg. ce 767/2009) - € 20.00, seguendo le istruzioni presenti qui

Si precisa che dal 01/01/2026 non è più previsto il rilascio della licenza fiscale per gli operatori che intendono esercitare la vendita in Italia di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come liquori, bevande contenenti alcole etc) e di birra. L’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la Comunicazione per l’esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, da selezionare durante la compilazione della SCIA sul portale regionale ACCESSO UNITARIO.

Gli esercenti che intendono acquistare e vendere bevande alcoliche da/a altri Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di rivolgersi all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per il rilascio delle specifiche autorizzazioni e delle licenze fiscali. 

Procedure collegate all'esito

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA 

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 15:12

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