Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, per avviare l'attività, trasferire la sede o ampliare la superficie di vendita di una grande struttura di vendita al dettaglio, con superficie di vendita superiore ai 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore ai 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, occorre presentare istanza al SUAP del Comune territorialmente competente.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, ed altri servizi non accessibili ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
- alimentare;
- non alimentare.
Per esercitare l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
Data la complessità dell'intervento e il suo impatto sul territorio, la procedura garantisce che la nuova struttura rispetti in modo rigoroso tutti gli standard urbanistici, commerciali e ambientali previsti per legge.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 114/1998;
- L.R. n. 14/1999;
- D.C.R. n. 1253/1999;
- D.G.R. n. 1010/2016;
Modalità di calcolo della superficie per merci ingombranti e commercio congiunto
Si applicano criteri speciali nei seguenti casi:
- Merci ingombranti: per le strutture che vendono merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili), la superficie viene computata nella misura del 10% quando questa non sia superiore a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2.500 mq. nei restanti Comuni. La superficie eventualmente eccedente viene calcolata al 25%.
- Commercio congiunto all'ingrosso e al dettaglio: nel caso in cui si eserciti congiuntamente l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della L.R. n. 14/1999 e ss.mm.ii., la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata, a condizione che la stessa non superi i 3.000 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e i 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte eccedente viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.
Come previsto dalla D.C.R. n. 1253/1999 in entrambe le ipotesi speciali sopra descritte, è obbligatoria da parte dell'interessato la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo, con il quale il medesimo si vincola a non introdurre e a non vendere merci diverse da quelle dichiarate.
Regime amministrativo: paragrafo 1.5 e 1.6 Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016
Settore merceologico non alimentare:
Apertura/trasferimento di sede/ampliamento: autorizzazione più S.C.I.A. - autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio più S.C.I.A. per prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all'istanza.
Subingresso senza modifiche: comunicazione - comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi che deve essere presentata contestualmente alla comunicazione.
Settore merceologico alimentare:
Apertura/trasferimento di sede/ampliamento: autorizzazione più S.C.I.A. Unica - autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'esercizio più S.C.I.A. per prevenzione incendi più S.C.I.A. per notifica sanitaria, che devono essere presentate contestualmente all'istanza;
Subingresso senza modifiche: S.C.I.A. Unica - comunicazione per subingresso più S.C.I.A. per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi, che devono essere presentate contestualmente alla comunicazione di subingresso.