A chi è rivolto
Il servizio è rivolto coloro che, per lo svolgimento della propria specifica attività lavorativa o produttiva, hanno la necessità di detenere e impiegare gas tossici.
Autorizzazione per utilizzare, custodire e conservare gas tossici
Si rivolge a imprese e società che intendono richiedere l'autorizzazione per utilizzare, custodire e conservare i gas tossici in magazzini o depositi.
Richiedi onlineIl servizio è rivolto coloro che, per lo svolgimento della propria specifica attività lavorativa o produttiva, hanno la necessità di detenere e impiegare gas tossici.
L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848).
E’ definito gas tossico:
L’elenco dei gas tossici riconosciuti, ai sensi del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 , è stato approvato con D.M. 6 febbraio 1935; tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità, su domanda dell’interessato, di gas non contemplati nell’elenco stesso. I gas tossici non inseriti nell’elenco non possono essere utilizzati, o essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati.
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in appositi magazzini, deve essere inoltrata al SUAP di competenza della sede operativa dello stabilimento.
L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere favorevole emesso dall’Azienda USL competente, sentita la Commissione Tecnica Permanente.
La direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto ed utilizzazione del gas tossico può essere affidata soltanto a laureati in chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, ingegneria chimica, farmacologia, che abbiano dichiarato formalmente di accettare l’assunzione di responsabilità. La direzione tecnica non è obbligatoria per la sola detenzione in magazzini o depositi, tuttavia, può essere prescritta dalla Commissione tecnica permanente ai sensi dell’art. 15 R.D.147/27.
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante domande separate.
L'impiego di gas tossici richiede il possesso di una patente di abilitazione (Regio Decreto 09/01/1927, n. 147, art. 26). Il rilascio della patente è subordinato al conseguimento di un certificato di idoneità che prevede il superamento di un apposito esame. La patente ha validità 5 anni e alla scadenza occorre chiedere il rinnovo.
La SCIA/istanza deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).
Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:
All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.
Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:
mail: suaper@unionevallesavio.it tel. 0547 356418
Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO come descritto nel precedente paragrafo.
PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.
Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.
Autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in appositi magazzini
Il rilascio del titolo autorizzativo avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e l'esito dipende dall'acquisizione degli atti di assenso necessari. L'attività non può essere esercitata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria.
Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA