Il servizio consente di ottenere il titolo abilitativo necessario per operare nel settore farmaceutico. A differenza di altre attività commerciali, il numero delle autorizzazioni per le farmacie non è libero, ma è rigorosamente stabilito da un'apposita programmazione territoriale definita "pianta organica", che garantisce l'equa distribuzione del servizio a tutela della salute pubblica.
Il procedimento è concorsuale, su base regionale, è la Regione infatti che predispone il Bando di concorso, una volta che i singoli Comuni hanno portato a termine il procedimento biennale di revisione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale. A seguito di assegnazione di una sede farmaceutica è necessario presentare istanza al Comune di riferimento.
Coloro che hanno ottenuto l’affidamento hanno un termine di 180 giorni per aprire la sede farmaceutica, pena la decadenza dall'affidamento.
Il rilascio dell'autorizzazione è in capo al Sindaco, ma l'iter prevede il coinvolgimento diretto del Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL, che deve valutare l'istanza ed esprimere il proprio parere tecnico di competenza.
Prima di poter rilasciare l'autorizzazione, la domanda inviata verrà pubblicata per legge per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e all'Albo dell'Azienda USL.
Riferimenti normativi:
- Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- L. 02 Aprile 1968, n. 475, “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii.;
- L. 08 Novembre 1991, n. 362, “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 3 Ottobre 2009, n. 153, “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della L. n. 257/2009” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 03 Marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” e ss.mm.ii.;
- Legge 04 Agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza e riforma dell'ordinamento farmaceutico in tema di titolarità di farmacia e incompatibilità” e ss.mm.ii.;
- DGR 446 del 27/03/2023, “Linee giuda per l’utilizzo dei locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Emilia Romagna;
- DGR 247 del 20/02/2024, “Requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie in farmacia – diverse dalla dispensazione di medicinali, in riferimento al D.Lgs. n 153/2009 e sue integrazioni e all’art. 17 della L.R. n. 2/2016;
Prima dell'inoltro della richiesta di AUTORIZZAZIONE l'interessato deve verificare che i locali utilizzati rispettino i regolamenti locali di igiene e sanità, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
Il titolare di un esercizio farmaceutico può svolgere, nei locali della farmacia, le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione di farmaci. Tutte le attività devono comunque svolgersi nel rispetto della normativa di settore vigente, compresi i regolamenti locali. E' sempre vietato, all'interno della farmacia, l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.