Farmacie – Apertura, trasferimento di sede, subingresso e gestione attività

Presentare istanza per avvio esercizio dell'attività di farmacia, o modifiche nella gestione dell'attività

  • Servizio attivo

Permette di richiedere l'autorizzazione per aprire una nuova farmacia, trasferirne la sede o subentrare nella gestione di una già esistente, o comunicare variazioni nella gestione dell'attività.

Richiedi online

A chi è rivolto

A farmacisti, sia in forma singola che associata, che intendono avviare una nuova farmacia sul territorio comunale, spostare la sede di un'attività esistente o utilizzare locali distaccati. A chi intende subentrare a un precedente titolare, oppure comunicare la variazione di modifiche nell'attività. E' inoltre possibile comunicare le attività sanitarie diverse dalla dispensazione dei medicinali svolte all'interno dei locali o aggiornare i dati.

Descrizione

Il servizio consente di ottenere il titolo abilitativo necessario per operare nel settore farmaceutico. A differenza di altre attività commerciali, il numero delle autorizzazioni per le farmacie non è libero, ma è rigorosamente stabilito da un'apposita programmazione territoriale definita "pianta organica", che garantisce l'equa distribuzione del servizio a tutela della salute pubblica.

Il procedimento è concorsuale, su base regionale, è la Regione infatti che predispone il Bando di concorso, una volta che i singoli Comuni hanno portato a termine il procedimento biennale di revisione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale. A seguito di assegnazione di una sede farmaceutica è necessario presentare istanza al Comune di riferimento.

Coloro che hanno ottenuto l’affidamento hanno un termine di 180 giorni per aprire la sede farmaceutica, pena la decadenza dall'affidamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è in capo al Sindaco, ma l'iter prevede il coinvolgimento diretto del Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL, che deve valutare l'istanza ed esprimere il proprio parere tecnico di competenza.

Prima di poter rilasciare l'autorizzazione, la domanda inviata verrà pubblicata per legge per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e all'Albo dell'Azienda USL.

Riferimenti normativi:

  • Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
  • L. 02 Aprile 1968, n. 475, “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii.;
  • L. 08 Novembre 1991, n. 362, “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;
  • D.Lgs. 3 Ottobre 2009, n. 153, “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della L. n. 257/2009” e ss.mm.ii.;
  • Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii.;
  • Legge Regionale 03 Marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” e ss.mm.ii.;
  • Legge 04 Agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza e riforma dell'ordinamento farmaceutico in tema di titolarità di farmacia e incompatibilità” e ss.mm.ii.;
  • DGR 446 del 27/03/2023, “Linee giuda per l’utilizzo dei locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Emilia Romagna;
  • DGR 247 del 20/02/2024, “Requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie in farmacia – diverse dalla dispensazione di medicinali, in riferimento al D.Lgs. n 153/2009 e sue integrazioni e all’art. 17 della L.R. n. 2/2016;

Prima dell'inoltro della richiesta di AUTORIZZAZIONE l'interessato deve verificare che i locali utilizzati rispettino i regolamenti locali di igiene e sanità, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Il titolare di un esercizio farmaceutico può svolgere, nei locali della farmacia, le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione di farmaci. Tutte le attività devono comunque svolgersi nel rispetto della normativa di settore vigente, compresi i regolamenti locali. E' sempre vietato, all'interno della farmacia, l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.

Come fare

La SCIA/istanza deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
  • Farmacia e vendita online di farmaci

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività o per la presentazione della domanda sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite, ove disponibili, tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

In caso di presentazione di S.C.I.A., completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività dalla data di presentazione della medesima, in quanto - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

 

Tempi e scadenze

Per i procedimenti soggetti ad autorizzazione (apertura, trasferimento di sede, utilizzo dei locali distaccati) il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni e l'esito dipende dall'acquisizione degli atti di assenso necessari. L'attività non può essere avviata fino al rilascio dell'autorizzazione.

La SCIA - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria 

 

 

Procedure collegate all'esito

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA 

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 12:25

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri