Vendita al dettaglio in Esercizio di vicinato – Avvio e gestione dell’attività

  • Servizio attivo

Permette di avviare l’attività di vendita al dettaglio in esercizio di vicinato o comunicazione delle variazioni tramite SCIA/comunicazione telematica allo sportello SUAP.

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a chi intende:

  • aprire un'attività di vendita al dettaglio in esercizio di vicinato;
  • trasferire l'attività in un'altra sede;
  • ampliare la superficie di vendita entro il limite previsto per gli esercizi di vicinato;
  • subentrare nella titolarità di un'attività esistente;
  • variare il settore merceologico;
  • cessare l'attività.

Il servizio si applica anche ai titolari di altre attività che effettuano vendita al dettaglio.

Descrizione

Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, per avviare l'attività, trasferire la sede o ampliare la superficie di vendita di una vendita al dettaglio in esercizio di vicinato, con superficie di vendita fino ai 150,00 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250,00 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune territorialmente competente.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, ed altri servizi non accessibili ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci.

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

  • alimentare;
  • non alimentare;
  • tabelle speciali allegato 9 del D.M. 357/1988.

Per esercitare l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

Qualora l'attività preveda la vendita di cose antiche e/o usate è necessario detenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS presentando la dichiarazione tramite il portale regionale Accesso Unitario.

Modalità di calcolo della superficie per merci ingombranti e commercio congiunto

Si applicano criteri speciali nei seguenti casi:

  • Merci ingombranti: per le strutture che vendono merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili), la superficie viene computata nella misura del 10% quando questa non sia superiore a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2.500 mq. nei restanti Comuni. La superficie eventualmente eccedente viene calcolata al 25%.
  • Commercio congiunto all'ingrosso e al dettaglio: nel caso in cui si eserciti congiuntamente l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della L.R. n. 14/1999 e ss.mm.ii., la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata, a condizione che la stessa non superi i 3.000 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e i 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte eccedente viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.

Come previsto dalla D.C.R. n. 1253/1999 in entrambe le ipotesi speciali sopra descritte, è obbligatoria da parte dell'interessato la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo, con il quale il medesimo si vincola a non introdurre e a non vendere merci diverse da quelle dichiarate.

Regime amministrativo: SCIA - paragrafi 1.1 e 1.2 Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016.

L'arrività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da  presentare esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) dell'Unione Valle Savio. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Entro 60 giorni il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti; in caso di carenze può disporre la conformazione o il divieto di prosecuzione.

Se l'attività riguarda il settore alimentare, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica, composta da SCIA/comunicazione e notifica sanitaria destinata all'Azienda USL competente, che attesta il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea. La notifica deve essere presentata contestualmente alla SCIA/comunicazione  e il SUAP la trasmetterà all'ufficio competente all'Azienda USL.

Come fare

La S.C.I.A./comunicazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • S.U.A.P. - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
  • Commercio in sede fissa, forme speciali di vendita;
  • Commercio di vicinato.

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della SCIA, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la SCIA medesima - ai sensi dell'art 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria.

Se l'attività comprende il settore alimentare è necessario il pagamento di tariffa prevista per la "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" degli operatori del settore alimentare (osa), dei mangimi (osm), dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale - (reg. ce 852/04 - reg. ce 1069/2009 - reg. ce 183/ 05 - reg. ce 999/2001 - reg. ce 767/2009) - € 20.00, seguendo le istruzioni presenti qui

Si precisa che dal 01/01/2026 non è più previsto il rilascio della licenza fiscale per gli operatori che intendono esercitare la vendita in Italia di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come liquori, bevande contenenti alcole etc) e di birra. L’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la Comunicazione per l’esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, da selezionare durante la compilazione della SCIA sul portale regionale ACCESSO UNITARIO.
Gli esercenti che intendono acquistare e vendere bevande alcoliche da/a altri Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di rivolgersi all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per il rilascio delle specifiche autorizzazioni e delle licenze fiscali.

Procedure collegate all'esito

Dopo l'invio, la pratica viene acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Per le attività alimentari, il SUAP trasmette automaticamente la notifica sanitaria all'Azienda USL competente.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 12:11

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