Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, per avviare l'attività, trasferire la sede o ampliare la superficie di vendita di una vendita al dettaglio in esercizio di vicinato, con superficie di vendita fino ai 150,00 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250,00 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune territorialmente competente.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, ed altri servizi non accessibili ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
- alimentare;
- non alimentare;
- tabelle speciali allegato 9 del D.M. 357/1988.
Per esercitare l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare occorre essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
Qualora l'attività preveda la vendita di cose antiche e/o usate è necessario detenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS presentando la dichiarazione tramite il portale regionale Accesso Unitario.
Modalità di calcolo della superficie per merci ingombranti e commercio congiunto
Si applicano criteri speciali nei seguenti casi:
- Merci ingombranti: per le strutture che vendono merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili), la superficie viene computata nella misura del 10% quando questa non sia superiore a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2.500 mq. nei restanti Comuni. La superficie eventualmente eccedente viene calcolata al 25%.
- Commercio congiunto all'ingrosso e al dettaglio: nel caso in cui si eserciti congiuntamente l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della L.R. n. 14/1999 e ss.mm.ii., la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata, a condizione che la stessa non superi i 3.000 mq. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e i 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte eccedente viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.
Come previsto dalla D.C.R. n. 1253/1999 in entrambe le ipotesi speciali sopra descritte, è obbligatoria da parte dell'interessato la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo, con il quale il medesimo si vincola a non introdurre e a non vendere merci diverse da quelle dichiarate.
Regime amministrativo: SCIA - paragrafi 1.1 e 1.2 Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016.
L'arrività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) dell'Unione Valle Savio. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Entro 60 giorni il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti; in caso di carenze può disporre la conformazione o il divieto di prosecuzione.
Se l'attività riguarda il settore alimentare, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica, composta da SCIA/comunicazione e notifica sanitaria destinata all'Azienda USL competente, che attesta il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea. La notifica deve essere presentata contestualmente alla SCIA/comunicazione e il SUAP la trasmetterà all'ufficio competente all'Azienda USL.