Nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti, della normativa tecnica, delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, è possibile attuare liberamente i seguenti interventi edilizi:
- Manutenzione ordinaria;
- Installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica nominale inferiore a 12 kW;
- Eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, purché non riguardino edifici storici vincolati o parti strutturali e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al DM 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici;
- Realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, purché non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici e non comportino il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;
- Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico (escluse ricerche di idrocarburi) in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
- Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- Opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- Aree ludiche senza fini di lucro e arredi delle aree pertinenziali senza creazione di volumetria (escluse le piscine soggette a SCIA);
- Modifiche funzionali di impianti sportivi esistenti senza creazione di volumetria;
- Installazione di depositi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi;
- Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.
Mentre necessitano di una preventiva comunicazione al SUE:
- L’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art. 7-bis del Dlgs 28/2011);
- I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale (art. A-21, c. 3, lett. a), dell'Allegato della L.R. 20/2000).
Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 15/2013 (art. 7, comma 1, 2, 3 e 4).