Immobili non residenziali – Eseguire lavori di edilizia libera

Interventi edilizi attuabili senza alcun titolo abilitativo edilizio.

  • Servizio attivo

Verifica quali interventi puoi realizzare liberamente, senza titolo abilitativo edilizio.

A chi è rivolto

  • Proprietari e gestori di immobili a destinazione non residenziale (uffici, attività commerciali, edifici produttivi o agricoli).

Descrizione

Nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti, della normativa tecnica, delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, è possibile attuare liberamente i seguenti interventi edilizi:

  • Manutenzione ordinaria;
  • Installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica nominale inferiore a 12 kW;
  • Eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, purché non riguardino edifici storici vincolati o parti strutturali e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al DM 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici;
  • Realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, purché non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici e non comportino il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;
  • Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico (escluse ricerche di idrocarburi) in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
  • Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • Opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
  • Aree ludiche senza fini di lucro e arredi delle aree pertinenziali senza creazione di volumetria (escluse le piscine soggette a SCIA);
  • Modifiche funzionali di impianti sportivi esistenti senza creazione di volumetria;
  • Installazione di depositi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi;
  • Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.

Mentre necessitano di una preventiva comunicazione al SUE:

  • L’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art. 7-bis del Dlgs 28/2011);
  • I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale (art. A-21, c. 3, lett. a), dell'Allegato della L.R. 20/2000).

Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 15/2013 (art. 7, comma 1, 2, 3 e 4).

Come fare

Prima di eseguire i lavori :

  • verifica che l'intervento rientri nell'elenco in Descrizione;
  • verifica il rispetto delle normative urbanistiche, dei vincoli ambientali esistenti, della normativa tecnica (sismica), delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
  • per gli specifici interventi citati in Descrizione presenta la dovuta comunicazione al SUE esclusivamente per via telematica .

Cosa serve

  • Certificazione di disabilità per interventi di abbattimento barriere architettoniche ;
  • Autorizzazioni, presentazione di comunicazioni, pareri e comunque tutti gli atti necessari e dovuti ai fini del rispetto ambientale, sismico, delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, se dovuti e nei casi previste dalla specifica normativa.

 

Cosa si ottiene

Puoi realizzare liberamente, senza titolo abilitativo edilizio

Tempi e scadenze

  • Inizio lavori immediato salvo i casi che richiedono comunicazione preventiva

Costi

Non ci sono costi.

Procedure collegate all'esito

Non è previsto un esito formale o una comunicazione di fine lavori. Si raccomanda di conservare la documentazione tecnica dei lavori eseguiti per eventuali verifiche future o per attestare la regolarità dell'immobile in caso di vendita.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2026, 15:46

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