L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante è soggetta all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata, come stabilito dal D.Lgs. n. 32/1998.
Ai sensi della D.C.R. n. 335/2002, così come modificata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 208/2009, per impianto di distribuzione di carburante si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato.
Previo collaudo dell'impianto, il Comune rilascia l'autorizzazione nei casi di:
- l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti;
- ristrutturazione totale
- modifica del numero dei carburanti erogati
Salvo il possesso dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del collaudo da parte dell'apposita commissione, costituita almeno da un dipendente comunale con funzioni di Presidente, da rappresentanti competenti per territorio, rispettivamente, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico di Finanza (Dogane), dell'ARPA e dell'AUSL.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuati al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Il Comune, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un Tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia, in attesa del collaudo, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
E' invece prevista la sola comunicazione nei casi di:
- modifiche agli impianti che non riguardano la variazione del numero dei carburanti erogati;
- trasferimento di titolarità;
- subentro di nuovo gestore senza trasferimento di titolarità;
- cessazione dell'attività.
Gli impianti della rete ordinaria e autostradale, devo essere iscritti all’anagrafe dei distributori di carburanti, istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della Legge n. 124/2017, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali possono sospendere l'attività, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore ai 12 mesi. L'ulteriore sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai 12 mesi, va autorizzata dal Comune su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio.
Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali urbanistiche e ambientali.
E' vietata la cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca dell'autorizzazione.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuati al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. In attesa del collaudo da parte dell'apposita commissione può essere richiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Regime amministrativo: paragrafo 8 Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016
Installazione ed esercizio di un nuovo impianto: Autorizzazione per installazione ed esercizio di un nuovo impianto più S.C.I.A. prevenzione incendi;
Esercizio provvisorio: Autorizzazione all'esercizio provvisorio più S.C.I.A. prevenzione incendi;
Aggiunta carburanti in impianti esistenti: Autorizzazione per aggiunta carburanti in impianti esistenti più S.C.I.A. prevenzione incendi
Trasferimento di titolarità: comunicazione per trasferimento di titolarità più comunicazione per voltura prevenzione incendi.