Attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci di circolo privato- Avvio e gestione attività

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica per avvio attività o comunicazioni di variazione

  • Servizio attivo

Permette alle associazioni e circoli privati di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai Presidenti di associazioni e circoli privati che intendono avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

Il servizio comprende anche le modifiche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci, quali ad esempio:

  • ampliamento della superficie di somministrazione;
  • variazione del Presidente, della denominazione del Circolo e dell'Affiliazione;
  • la sospensione o la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci.

Descrizione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci di associazioni e circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".

Il D.P.R. n. 235/2001 distingue tra le associazioni e i circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni. All'interno delle due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di ENTI NON COMMERCIALI

Regime amministrativo: SCIA UNICA - punto 71, Sez. I, Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016

Le associazioni e i circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno natura di enti non commerciali possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/2001.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci può essere gestita direttamente dal circolo oppure può essere affidata in gestione a terzi.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).

L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.

L’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è, in ogni caso, subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore vigente.

L’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati devono possedere le caratteristiche stabilite dall'art. 4 del D.M. n. 564/1992.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati"
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"
  • D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande", art. 4 recante le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati
  • Regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA)

 

 

Come fare

La SCIA Unica deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della SCIA Unica, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la SCIA Unica medesima - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA Unica, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività: se la SCIA Unica non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti. 

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria.

E' necessaria la presentazione della Notifica sanitaria ai fini della registrazione e il pagamento di tariffa prevista per la "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" degli operatori del settore alimentare (osa), dei mangimi (osm), dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale - (reg. ce 852/04 - reg. ce 1069/2009 - reg. ce 183/ 05 - reg. ce 999/2001 - reg. ce 767/2009) - € 20.00, seguendo le istruzioni presenti qui 

Procedure collegate all'esito

La SCIA Unica - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA Unica, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA Unica non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA 

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 09:51

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