L'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci di associazioni e circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".
Il D.P.R. n. 235/2001 distingue tra le associazioni e i circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni. All'interno delle due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di ENTI NON COMMERCIALI
Regime amministrativo: SCIA UNICA - punto 71, Sez. I, Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016
Le associazioni e i circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno natura di enti non commerciali possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/2001.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci può essere gestita direttamente dal circolo oppure può essere affidata in gestione a terzi.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.
L’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è, in ogni caso, subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore vigente.
L’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati devono possedere le caratteristiche stabilite dall'art. 4 del D.M. n. 564/1992.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati"
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"
- D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande", art. 4 recante le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati
- Regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA)