Autorimessa (rimessa di veicoli)
Con il termine autorimessa si intende l'attività, svolta in luogo chiuso o aperto, destinata alla temporanea custodia di autoveicoli a fronte di un corrispettivo economico. Entro 5 giorni dalla presentazione, ai sensi del D.P.R. n. 480/2001 il S.U.A.P. trasmette le S.C.I.A. al Prefetto che può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dalla Legge.
I locali devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Se la superficie coperta supera 300 m², sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151 presentando apposita SCIA di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (PIN 2).
Autoriparazione
L'attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli a motore compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli nonché l'installazione di impianti e componenti fissi (Legge n. 122/1992) e si distingue in:
- Meccatronica: interventi su motore, trasmissione, impianti elettrici, sistemi GPL/metano, climatizzazione, ecc.
- Carrozzeria: riparazione di scocca, verniciatura, sostituzione vetri, installazione ganci traino.
- Gommista: sostituzione, riparazione e bilanciatura pneumatici su tutti i tipi di veicoli.
Per ogni unità locale l'impresa deve designare un responsabile tecnico abilitato - che può coincidere con il titolare - legato all'impresa da un rapporto di immedesimazione (socio, amministratore o dipendente a tempo pieno).
Regime amministrativo: S.C.I.A. - paragrafi 7 e 9 Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016.
Entrambe le attività sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) dell'Unione Valle Savio. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Entro 60 giorni il S.U.A.P. verifica la sussistenza dei requisiti; in caso di carenze può disporre la conformazione o il divieto di prosecuzione.
Nei casi in cui siano necessarie autorizzazioni ambientali (impatto acustico, emissioni in atmosfera, scarichi idrici), la S.C.I.A. ordinaria diventa S.C.I.A. condizionata: l'attività può iniziare solo dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, comunicato dal S.U.A.P.