Noleggio Senza Conducente – Avvio e gestione attività

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura o comunicazioni di modifiche all’attività

  • Servizio attivo

Abilità all’esercizio di attività di noleggio senza conducente, inclusi avvio, subentro e modifiche gestionali

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a chi intende:

  • aprire un'attività di noleggio senza conducente nel territorio dell'Unione Valle Savio;
  • subentrare in un'attività già esistente o variare i dati dell'impresa.
  • cessare l'attività tramite comunicazione di cessazione, da presentare contestualmente alla comunicazione al Registro Imprese/REA della CCIAA.

Descrizione

Si definisce attività di noleggio veicoli e natanti, quel tipo di locazione senza conducente o noleggio, in cui il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo o un natante.

Sono considerati veicoli, ai fini del noleggio senza conducente, esclusivamente quelli definiti come tali dal D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
• autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
• veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
• veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
• veicoli per il trasporto promiscuo; - autocaravan, caravan, roulottes e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
• motoveicoli, cicli, ciclomotori, acquascooter, scooter;
• natanti, pedalò, canoe.

E' necessaria la disponibilità di una rimessa o un’area, all’interno del territorio comunale, che sia all’aperto o al chiuso, idonea allo svolgimento della stessa (ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione).

I locali devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Se la superficie coperta supera 300 m², sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151 presentando apposita SCIA di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (PIN 2).

Regime amministrativo: SCIA - art. 1 D.P.R. n. 481/2001

L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.  L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.

Come fare

La SCIA deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
  • Taxi, NCC, noleggi e rimessa (veicoli e natanti)

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della SCIA, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la SCIA medesima - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

Il S.U.A.P., verificata la completezza formale, trasmette, entro cinque giorni, copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria 

Procedure collegate all'esito

La SCIA - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA 

Ultimo aggiornamento: 15/10/2026, 16:51

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