Si definisce attività di noleggio veicoli e natanti, quel tipo di locazione senza conducente o noleggio, in cui il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo o un natante.
Sono considerati veicoli, ai fini del noleggio senza conducente, esclusivamente quelli definiti come tali dal D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
• autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
• veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
• veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
• veicoli per il trasporto promiscuo; - autocaravan, caravan, roulottes e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
• motoveicoli, cicli, ciclomotori, acquascooter, scooter;
• natanti, pedalò, canoe.
E' necessaria la disponibilità di una rimessa o un’area, all’interno del territorio comunale, che sia all’aperto o al chiuso, idonea allo svolgimento della stessa (ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione).
I locali devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Se la superficie coperta supera 300 m², sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendio di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151 presentando apposita SCIA di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (PIN 2).
Regime amministrativo: SCIA - art. 1 D.P.R. n. 481/2001
L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.