Il servizio del Procedimento Unico coordina in un'unica procedura amministrativa il rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva del Permesso di costruire per eseguire le opere di cui all’art. 17 della L.R. 15/2013, e di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi tecnici necessari per l'esecuzione di interventi edilizi su immobili non residenziali, finalizzati all'esercizio di attività produttive.
Presentando l'istanza al SUAP, il richiedente avvia un percorso unificato che consente di raccogliere anche i singoli endoprocedimenti collegati all'intervento, tra cui ad esempio:
- Il permesso di costruire per interventi su edifici non residenziali (SUE);
- L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- La valutazione igienico-sanitaria per locali non residenziali;
- L'autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata;
- Il parere di prevenzione incendi;
- L'autorizzazione o il deposito sismico;
- Le autorizzazioni per immobili soggetti a tutela culturale o vincolo idrogeologico;
- Il parere per lo scarico in rete fognaria rilasciato da Hera SpA o dal Comune.
Qualora sia necessario acquisire intese o assensi da diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una Conferenza di Servizi. Il provvedimento finale rilasciato al termine del procedimento costituisce ad ogni effetto titolo unico abilitativo per la realizzazione dei lavori edilizi finalizzati allo svolgimento delle attività commerciali o produttive.
Riferimenti normativi principali:
Il procedimento unico è disciplinato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (modificato dal D.Lgs. 127/2016), dagli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 38, comma 3, lettera h) della Legge 6 agosto 2008, n. 133.