Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o spazi aperti attrezzati destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita dei vini;
- organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Regime amministrativo: SCIA - art. 10, Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4
Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica devono preventivamente richiedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività alla Regione Emilia-Romagna, la relativa certificazione, nonché l'iscrizione all'elenco degli operatori.
Successivamente sarà possibile presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.
I locali devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Se l'attività prevede un numero di posti letto superiore a 25 , la stessa è soggetta ai controlli di prevenzione incendi del Comando VVF ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Se l'attività prevede vendita di alcolici sarà necessario presentare contestualmente la comunicazione per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, che assolve anche gli obblighi fiscali.
Se l'attività comprende il settore alimentare sarà necessario presentare contestualmente la notifica sanitaria ai fini della registrazione prevista dall'art.6 del Reg CE 852/2004.