L'avvio di un'Agenzia d'affari richiede la presentazione di una comunicazione formale al Comune, a cui è stata trasferita la competenza amministrativa (ai sensi dell'Art. 163, lett. d, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 115 del TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
L’articolo 115 del TULPS non fornisce un elenco completo delle attività classificabili come agenzie d’affari, che vanno quindi individuate in base a caratteristiche necessarie.
Per identificare un’attività come agenzia d’affari soggetta alla normativa di Pubblica Sicurezza, devono essere presenti questi elementi fondamentali:
- carattere di abitualità: l’attività deve essere svolta in modo continuativo e non occasionale, con un minimo di organizzazione e un adeguato livello di professionalità;
- offerta pubblica: i servizi devono essere rivolti indistintamente a chiunque;
- intermediazione: l’attività deve consistere nel trattare affari per conto di terzi;
- scopo di lucro: l'attività deve essere esercitata con finalità imprenditoriali, mirando a un guadagno.
Non rientrano nelle agenzie d'affari di cui all'art. 115 del TULP, in quanto disciplinate da specifica normativa, le seguenti attività:
- Agenzie di agenti o di rappresentanti di commercio;
- Agenzie d'affari in mediazione;
- Agenzie di viaggi;
- Agenzie pratiche auto;
- Attività di mediazione creditizia o promotore finanziario.
Inoltre, per le agenzie matrimoniali, di recupero crediti e di pubbliche relazioni, l'autorizzazione non è di competenza del Comune, bensì del Questore.
Chi gestisce un'agenzia d'affari, ai sensi dell'art. 120 del TULP, deve rispettare precisi obblighi di legge:
- Tenere un registro giornale degli affari (per il quale occorre presentare al SUAP apposita dichiarazione di vidimazione o autovidimazione del registro giornale degli affari) costantemente aggiornato;
- Mantenere sempre affissa nei locali, in modo ben visibile, la tabella delle operazioni eseguite completa delle relative tariffe;
- Attenersi rigorosamente alle operazioni e alle tariffe esposte, senza chiedere compensi maggiori;
- Richiedere sempre la carta d'identità (o un altro documento valido con fotografia) alle persone da cui si ricevono commissioni o con cui si compiono operazioni.
Regime amministrativo: comunicazione - paragrafo 14 Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016 punto 107
Occorre inoltre presentare apposita comunicazione in caso di:
- modifica di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, legale rappresentante e soci;
- trasferimento di sede nello stesso Comune;
- variazione della tabella delle tariffe delle operazioni;
- sospensione dell'attività
- cessazione dell'attività.