Accesso civico semplice – Richiedere la pubblicazione di dati e documenti obbligatori

Richiesta di pubblicazione online di informazioni omesse nella sezione Amministrazione Trasparente

  • Servizio attivo

Permette di richiedere la pubblicazione di dati, documenti o informazioni obbligatori omessi nella sezione Amministrazione Trasparente.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti, persone fisiche o giuridiche, senza alcuna distinzione o limitazione:

  • Non occorre essere residenti nel territorio dell'Unione Valle del Savio o possedere la cittadinanza italiana
  • Non occorre dimostrare un interesse personale, diretto o giuridico legato alla richiesta
  • Non occorre fornire alcuna motivazione per spiegare le ragioni della domanda

Differenza con altri tipi di accesso

  • Rispetto all'Accesso civico generalizzato (FOIA): Riguarda documenti o dati ulteriori detenuti dall'Ente, per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione. Richiede la valutazione di eventuali limiti a tutela della privacy o di altri interessi pubblici e privati.
  • Rispetto all'Accesso Documentale (Legge 241/1990): l'accesso documentale tradizionale richiede il possesso di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Descrizione

L'Accesso civico semplice è lo strumento che garantisce la trasparenza e il controllo democratico sull'operato dell'Unione Comuni Valle del Savio.
In base al Decreto Trasparenza (Articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali una serie di documenti, dati, bilanci, informazioni sull'organizzazione e sui servizi erogati, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Se l'Unione dei Comuni omette di pubblicare uno o più documenti previsti dalla legge, oppure se li pubblica in modo incompleto o non aggiornato, qualsiasi persona può esercitare il diritto di accesso civico semplice.

La richiesta comporta l'obbligo per l'Ente di pubblicare il materiale mancante e di inviare direttamente al richiedente il collegamento ipertestuale alla pagina web in cui il dato è stato reso disponibile.

Come fare

Puoi presentare la richiesta di accesso civico semplice via PEC o e-mail ordinaria.

  1. Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice disponibile in questa pagina.
  2. Compila il modulo inserendo i tuoi dati personali, recapiti e l'indicazione precisa dei documenti o dati di cui chiedi la pubblicazione.
  3. Firma il modulo con firma digitale oppure con firma autografa.
  4. Invia il modulo:
    • Se utilizzi la Posta Elettronica Certificata (PEC), trasmettilo all'indirizzo: protocollo@pec.unionevallesavio.it .
    • Se utilizzi la posta elettronica ordinaria, allega la copia scansionata di un tuo documento d'identità in corso di validità e invia a: protocollo@unionevallesavio.it

Cosa serve

Per completare correttamente la richiesta occorre preparare:

  • Modulo di richiesta di accesso civico semplice: Compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile.
  • Indicazione precisa dell'oggetto della richiesta: L'indicazione specifica del dato, dell'informazione o del documento omesso, unitamente alla sezione di "Amministrazione Trasparente" in cui dovrebbe essere presente.
  • Recapiti del richiedente: Indirizzo e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC), numero di telefono o indirizzo postale a cui inviare la risposta.
  • Copia scansionata (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido (Carta d'Identità, Passaporto, Patente di guida), non necessaria se la domanda è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

Se il materiale richiesto è già pubblicato online: l'Amministrazione risponde tempestivamente indicando al cittadino l'indirizzo della pagina web (link) per la consultazione.

Se il materiale richiesto non è pubblicato online: l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei documenti, dati o informazioni mancanti all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. Il richiedente riceve sui recapiti indicati nella richiesta una notifica ufficiale contenente l'indirizzo della pagina web (link) dove il materiale è stato pubblicato.

Tempi e scadenze

Scadenze per il cittadino
Nessuna scadenza: La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Tempi di risposta dell'Amministrazione
30 giorni: È il termine massimo entro cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) deve concludere il procedimento, pubblicare i dati omessi nell'area "Amministrazione Trasparente" e inviare il link diretto al richiedente. Il termine decorre dalla data di protocollazione dell'istanza in ingresso.

Se l'Amministrazione non risponde o ritarda oltre il termine di 30 giorni, il cittadino può rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo (vedi "Procedure collegate all'esito"). Quest'ultimo verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e provvede direttamente a pubblicare i dati e ad informare il richiedente entro 15 giorni.

Costi

Il servizio è completamente gratuito.

Non ci sono costi di diritti di segreteria, rimborso spese o marche da bollo.

Procedure collegate all'esito

Ricezione dell'esito

L'esito del procedimento viene comunicato tramite e-mail o PEC all'indirizzo fornito dal richiedente al momento della domanda. La comunicazione contiene il collegamento alla pagina web per accedere ai dati o ai documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta (Attivazione del Potere Sostitutivo)

Se l'Amministrazione non fornisce risposta entro il termine di 30 giorni o non provvede alla pubblicazione richiesta il cittadino può presentare una richiesta di intervento al Titolare del Potere Sostitutivo dell'Unione Valle del Savio.

Referente per il Potere Sostitutivo:

  • Segretario Generale dell'Unione Valle del Savio
  • Telefono: 0547 356549
  • E-mail: mordenti_m@unionevallesavio.it
  • PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it
  • Sede: Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC)

Il Titolare del Potere Sostitutivo verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione ed effettua la pubblicazione entro 15 giorni, dandone contestuale notizia al richiedente.

Tutela giurisdizionale

In caso di diniego o di mancata pubblicazione, anche a seguito dell'intervento del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure rivolgersi al Difensore Civico Regionale per il riesame dell'istanza.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 09:25

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