Il servizio disciplina e autorizza la raccolta dei funghi epigei all'interno dei territori dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, dell'Unione dei Comuni Romagna Forlivese e dell'Unione dei Comuni Rubicone e Mare. La gestione unitaria del rilascio dei tesserini è affidata all'Unione Valle del Savio fino al 31 dicembre 2027, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2023 ai sensi della Legge Regionale n. 6/1996.
Ambito territoriale ed esclusioni
Il tesserino autorizza la raccolta nell'intero perimetro geografico delle tre Unioni. È escluso dal titolo il territorio posto all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, per il quale occorre munirsi di una specifica autorizzazione rilasciata direttamente dall'Ente Parco.
Regole e prescrizioni generali per la raccolta
Per tutelare l'ecosistema e la biodiversità, la raccolta è soggetta a precisi divieti e prescrizioni operative:
- Specie protette o con limiti dimensionali: è vietata la raccolta di Amanita caesarea (ovulo buono) allo stadio di ovulo chiuso, di funghi porcini con cappello di diametro inferiore a 3 cm, e di prugnoli e gallinacci con cappello di diametro inferiore a 2 cm;
- Modalità di stacco e strumenti: la raccolta deve avvenire manualmente o con l'ausilio di un coltello, evitando di strappare il fungo e il micelio sotterraneo. È severamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno;
- Contenitori e pulizia: i funghi raccolti devono essere puliti sommariamente sul posto e riposti esclusivamente in contenitori rigidi e areati (es. cestelli di vimini) per consentire la dispersione delle spore ed evitare fenomeni di compressione e fermentazione. È vietato l'uso di buste di plastica, sacchetti di carta o contenitori similari non traspiranti;
- Tutela delle specie e del suolo: è vietato danneggiare intenzionalmente funghi di qualsiasi specie, anche non commestibili, o staccarli per poi abbandonarli sul terreno.
Rispetto della proprietà privata e delle attività agricole
Il possesso del tesserino non attribuisce il diritto di violare la proprietà privata né di arrecare danno alle attività produttive e agro-zootecniche. Il raccoglitore è tenuto a:
- Rispettare le recinzioni e i reticolati, transitando esclusivamente dai passaggi consentiti;
- Evitare il calpestio o la manomissione delle colture agricole in atto;
- Non asportare altri prodotti agricoli o del bosco (il tesserino autorizza unicamente la raccolta dei funghi);
- Prestare attenzione al pascolo zootecnico, evitando di spaventare gli animali e curando la chiusura dei cancelli;
- Evitare l'attività di raccolta nei parchi adiacenti alle abitazioni private;
- Rispettare le eventuali ordinanze temporanee emesse dalle Unioni che interdicono la raccolta nei castagneti da frutto durante la stagione di maturazione e raccolta delle castagne.
Diritti dei proprietari terrieri
I proprietari dei fondi mantengono i diritti derivanti dalla proprietà. Possono raccogliere funghi nei propri appezzamenti richiedendo l'apposito tesserino gratuito alla propria Unione di riferimento, estendibile ai familiari conviventi e al personale dipendente (se imprenditore agricolo). I proprietari sono comunque tenuti al rispetto delle prescrizioni di raccolta. Il tesserino riservato non conferisce il diritto di riserva esclusiva verso terzi autorizzati.