Le strutture ricettive alberghiere si suddividono in alberghi e residenza turistico-alberghiere.
Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.
Regime amministrativo: SCIA - paragrafo 4 Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016, punto 75
L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.
I locali devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Se l'attività prevede un numero di posti letto superiore a 25 , la stessa è soggetta ai controlli di prevenzione incendi del Comando VVF ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Qualora l'attività preveda la somministrazione di alimenti e bevande è necessaria la presentazione dell'apposita notifica sanitaria (Reg. CE 852/2004) contestualmente alla presentazione della SCIA.
Se l'attività prevede vendita di alcolici sarà necessario presentare contestualmente la comunicazione per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alcolici, che assolve anche gli obblighi fiscali
Riferimenti normativi
Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16
D.G.R. n. 916/2007
D.G.R. n. 1017/2009