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WHISTLEBLOWING

Segnalazioni di illecito – whistleblower

In data 24 gennaio 2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” in conformità all’art. 32 del TUEL, all’art. 14 del D.L. 78/2010 ss.mm. e ii. ed alla L.R. 21/2012, mediante sottoscrizione del relativo atto costitutivo depositato alla raccolta n. 421 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cesena ed in data 23 dicembre 2022 hanno sottoscritto la “Convenzione per la gestione associata dei servizi generali e di staff”, con richiamo in particolare all’art. 3 che individua l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” quale Ente Capofila per quanto attiene le funzioni di prevenzione e repressione della corruzione ed in materia di trasparenza e per la protezione dei dati personali.


Cos’è il Whistleblowing
In attuazione della  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato emanato il  D.Lgs. 10 marzo 2023 , n. 24, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg).

Il decreto disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art.1).

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
Si informa che, alla luce della nuova disciplina, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera del 311 del 12 luglio 2023, ha adottato le Linee Guida in materia contenente le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

Per approfondimenti normativi si rinvia alla pagina ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing


Le violazioni
Il decreto legislativo n. 24/2023 fa riferimento alla protezione delle persone che segnalano violazioni e per “violazioni” s’intendono i “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.


I soggetti legittimati
Il nuovo decreto amplia, rispetto alla precedente normativa (Legge n. 179/2017 – LLGG ANAC n. 469/2021), i soggetti cui, all’interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica o denuncia all’Autorità giudiziaria.

La disciplina attuale (D.Lgs. 24/2023) rinvia all’art. 3 l’ambito di applicazione soggettiva
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg


I canali di segnalazione
- interno (nell’ambito del contesto lavorativo) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’Unione dei Comuni “Valle del Savio” mette a disposizione, per le segnalazioni scritte, una piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniugando il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza ai dati che formano oggetto della segnalazione. La persona segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua le segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Accesso alla piattaforma: link https://unionevallesavio.whistleblowing.it/

Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), figura unica per tutti i Comuni aderenti all’Unione e per l’Unione stessa, che la gestisce secondo gli obblighi di legge.


- esterno (ANAC) al seguente indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing;


- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);


- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 


Documenti:
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” consultabile nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025
- Policy Whistleblowing;
- Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.