Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Pubblici Esercizi)
Regime amministrativo: SCIA Unica – punto 67, Sez. I, Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016
Per attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, ovvero gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.
Altre attività di somministrazione di alimenti e bevande
Rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. n. 14/2003 l'attività somministrazione di alimenti e bevande al servizio di altre attività principali ed in genere l'attività di somministrazione non aperta ad un pubblico indifferenziato, quali ad esempio:
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- Somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata;
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte ad un pubblico indifferenziato.
L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Unica di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare tramite la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valle Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività.
E’ necessario presentare, unitamente alla SCIA, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. Ce n. 852/2004).
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA Unica.
Requisiti per l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003
L’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore vigente.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
Normativa
- L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003, n. 14, "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Regolamenti dei singoli Comuni (esempio: Codice delle Attività Economiche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cesena n. 135 del 21/12/2011 e successive modifiche)
- norme nazionali di settore (esempio: D.M. n. 564/1992 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”).