Apparecchi e congegni per il gioco lecito – Avvio e gestione attività

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura o comunicazioni di modifiche all’attività

  • Servizio attivo

Abilita all’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito ove previsto dalla normativa

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge ai titolari di attività quali:

  • Pubblici Esercizi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (Bar ed esercizi similari, Ristorante ed esercizi similari, Albergo ed esercizi similari)
  • Circoli Privati
  • Esercizi commerciali al dettaglio
  • Edicole

Descrizione

Gli esercizi identificati come Pubblici Esercizi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., quali Bar ed esercizi similari, Ristorante ed esercizi similari, Albergo ed esercizi similari, Circoli Privati di cui al D.P.R. n. 235/2001 con riferimento al locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci possono installare gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. in virtù della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in loro possesso per l'attività principale esercitata.

I titolari di esercizi commerciali al dettaglio, edicole, circoli privati (senza attività di somministrazione ai soci o in locali diversi da quello della somministrazione) possono installare apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere presentata mediante la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.

I giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. sono gli apparecchi idonei per il gioco lecito con vincite in denaro, collegati in rete, detti anche "New slot".

I giochi di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S. sono, a titolo esemplificativo, gli apparecchi da intrattenimento privi di monitor che erogano premi consistenti in piccoli oggetti, apparecchi noti come "videogiochi" che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura, i biliardi etc.

E' obbligatorio esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S..

L'installazione in ogni caso deve avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai Decreti Direttoriali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), in relazione alla superficie dell’esercizio medesimo.

In riferimento all'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.:

  • l’installazione è vietata in locali ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappatura del Comune di riferimento (esempio: mappatura del Comune di Cesena, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 14 dicembre 2017 e successivi aggiornamenti);
  • l'installazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. Emilia-Romagna n. 831/2017 e ss.mm.ii.;
  • l'installazione deve avvenire anche nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai Decreti Direttoriali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), in relazione alla superficie dell’esercizio medesimo, nonché dell'obbligo della presenza di giochi alternativi a quelli di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (art. 3 del Decreto Direttoriale 27/10/2003 e Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato n. 2011/30011 Giochi/UD del 27/07/2011).

L'installazione di giochi leciti non compresi nell'art. 110 del T.U.L.P.S., da segnalare ai sensi dell'art. 194 del R.D. n. 635 del 1940 (esempio gioco carte, freccette, scacchi, dama etc.) negli esercizi commerciali identificati nell'art. 86 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. è consentita previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Nell’ipotesi in cui si intenda esercitare l’attività di sala giochi (locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici) è necessario presentare apposita domanda mediante la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, compilando il modello elettronico specifico per l’attività, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione. Non rientrano nella citata procedura le autorizzazioni per l’installazione dei macchinari di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. videolottery – VLT), di competenza del Questore.

Normativa di riferimento 
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - Regio Decreto n. 773/1931)
  • L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii., "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate"
  • D.G.R. Emilia-Romagna n. 831/2017 e ss.mm.ii., "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)"
  • Decreti del Ministero delle Economia e delle Finanze
  • Decreti Direttoriali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
  • Mappatura dei luoghi sensibili approvata dal Comune di riferimento

 

 

Come fare

La SCIA deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della SCIA, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, può essere esercitata l'attività, in quanto la SCIA medesima - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività: se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile, in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria

Procedure collegate all'esito

La SCIA - ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 -  costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il SUAP verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella SCIA, previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività:  se la SCIA non risulta completa, la stessa può essere dichiarata irricevibile con divieto di prosecuzione dell’attività, o conformabile, ove possibile,  in base alla tipologia di requisiti mancanti.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 09:47

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