Agenzia d’affari – Avvio e gestione attività

Presentazione della comunicazione per apertura di agenzia d'affari o modifiche all’attività

  • Servizio attivo

Abilita l'esercizio di agenzie d'affari, esercitate ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a imprese e società che vogliono offrire la propria opera come intermediari per l'assunzione o la trattazione di affari altrui. Si definiscono agenzie d'affari tutte le imprese che effettuano professionalmente, con scopo di lucro, attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui, attraverso la propria opera, a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

 

Descrizione

L'avvio di un'Agenzia d'affari richiede la presentazione di una comunicazione formale al Comune, a cui è stata trasferita la competenza amministrativa (ai sensi dell'Art. 163, lett. d, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 115 del TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L’articolo 115 del TULPS non fornisce un elenco completo delle attività classificabili come agenzie d’affari, che vanno quindi individuate in base a caratteristiche necessarie.

Per identificare un’attività come agenzia d’affari soggetta alla normativa di Pubblica Sicurezza, devono essere presenti questi elementi fondamentali:

  • carattere di abitualità: l’attività deve essere svolta in modo continuativo e non occasionale, con un minimo di organizzazione e un adeguato livello di professionalità;
  • offerta pubblica: i servizi devono essere rivolti indistintamente a chiunque;
  • intermediazione: l’attività deve consistere nel trattare affari per conto di terzi;
  • scopo di lucro: l'attività deve essere esercitata con finalità imprenditoriali, mirando a un guadagno.

Non rientrano nelle agenzie d'affari di cui all'art. 115 del TULP, in quanto disciplinate da specifica normativa, le seguenti attività:

  • Agenzie di agenti o di rappresentanti di commercio;
  • Agenzie d'affari in mediazione;
  • Agenzie di viaggi;
  • Agenzie pratiche auto;
  • Attività di mediazione creditizia o promotore finanziario.

Inoltre, per le agenzie matrimoniali, di recupero crediti e di pubbliche relazioni, l'autorizzazione non è di competenza del Comune, bensì del Questore.

Chi gestisce un'agenzia d'affari, ai sensi dell'art. 120 del TULP,  deve rispettare precisi obblighi di legge:

  • Tenere un registro giornale degli affari (per il quale occorre presentare al SUAP apposita dichiarazione di vidimazione o autovidimazione del registro giornale degli affari) costantemente aggiornato;
  • Mantenere sempre affissa nei locali, in modo ben visibile, la tabella delle operazioni eseguite completa delle relative tariffe;
  • Attenersi rigorosamente alle operazioni e alle tariffe esposte, senza chiedere compensi maggiori;
  • Richiedere sempre la carta d'identità (o un altro documento valido con fotografia) alle persone da cui si ricevono commissioni o con cui si compiono operazioni.

Regime amministrativo: comunicazione - paragrafo 14 Tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222/2016 punto 107

Occorre inoltre presentare apposita comunicazione in caso di:

  • modifica di natura giuridica, denominazione o ragione sociale, legale rappresentante e soci;
  • trasferimento di sede nello stesso Comune;
  • variazione della tabella delle tariffe delle operazioni;
  • sospensione dell'attività
  • cessazione dell'attività.

Come fare

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • SUAP - MODULISTICA SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
  • AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
  • ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA CASA, AI VEICOLI;
  • AGENZIE;
  • COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI

All'interno di questa sezione deve essere individuata la categoria di attività ed il modello elettronico corrispondente alla specifica attività da iniziare.

Per informazioni tecniche relative al funzionamento della piattaforma ACCESSO UNITARIO:

mail: suaper@unionevallesavio.it  tel. 0547 356418

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per l’avvio e l’esercizio dell'attività sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo. 

PRIMA DELLA COMPILAZIONE, il modello può essere scaricato in bianco e visionato in tutte le sue parti: tale modalità è consigliata, in quanto gli aggiornamenti dei modelli vengono effettuati direttamente dalla Regione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite le schede informative  della Regione Emilia-Romagna disponibili qui.

Cosa si ottiene

Dalla data di presentazione della comunicazione, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore, l'impresa può esercitare l'attività, in quanto la comunicazione costituisce di per sé titolo di esercizio.

Tempi e scadenze

La comunicazione produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto D.P.R..

Costi

Per la presentazione delle pratiche non è previsto il pagamento di diritti di segreteria

Procedure collegate all'esito

La comunicazione costituisce titolo di esercizio dell’attività.

Lo stato della pratica può essere verificato dal richiedente/procuratore cliccando qui e accedendo all’AREA RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 21/10/2026, 11:54

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