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Nuove disposizioni in materia di antimafia sui titoli edilizi

 

La legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ha riordinato la normativa sulla legalità ed ha introdotto innovazioni anche in campo edilizio.

L'art. 32 ha confermato la necessità che sia dimostrata l'estraneità da reati di infiltrazioni mafiose con riguardo alle imprese che eseguono lavori in edilizia. La disposizione, aggiornata al Codice delle leggi antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), prevede che sia acquisita dallo Sportello Unico la comunicazione antimafia a carico delle imprese per lavori, abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro.

La comunicazione antimafia (o l'autocertificazione) sono condizioni di efficacia del titolo edilizio.

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