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Emergenza COVID 19: le disposizioni sul taglio boschi

Emergenza coronavirus, sospensione di tutti i lavori in bosco
Nuove disposizioni riguardanti il fermo delle attività selvicolturali

La recente normativa relativa al contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il DPCM 22 marzo 2020, fissa diverse restrizioni alle attività produttive.
Per le attività selvicolturali entro il 25 marzo 2020 si possono solo effettuare i lavori necessari alla chiusura dei cantieri escludendo nuovi tagli ad eccezione di quelli necessari per mettere in sicurezza l'area del cantiere e quelli riferiti a piante instabili e pericolose per la circolazione o l'incolumità delle persone.

Dal 25 marzo 2020 le attività sono sospese.

Per le attività di sistemazione idraulico-forestale, difesa del suolo, prevenzione del dissesto e viabilità forestale possono restare attivi i cantieri anche dopo il 25 marzo 2020 a condizione che il committente/esecutore rilasci all'Impresa una dichiarazione circa l'urgenza e indifferibilità dell'opera (es. opere idrauliche, manutenzione briglie
traverse muri di sostegno, sistemazione di frane, ripristino e messa in sicurezza di viabilità, ecc..).

La possibilità di continuare le attività riguarda comunque solo le opere di pubblica utilità.

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Vietato bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli
Ordinanza n. 43/2020 del Presidente della Giunta Regionale sugli abbruciamenti

Il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, con Ordinanza n. 43 del 20 marzo 2020 ha stabilito il divieto, valido per tutta la durata dell’emergenza e senza eccezioni, di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

Sino alla cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi previsti dall'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
La pratica dell’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso e pertanto comportare una notevole attività a presidio del territorio per il monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco che verrebbero così distolti da
altre potenziali emergenze, nonché un possibile aggravio per il sistema sanitario. 
È necessario sospendere la pratica degli abbruciamenti anche perché non rappresenta uno stato di necessità e quindi per ottemperare alle disposizioni tese a limitare la circolazione delle persone.

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Emergenza coronavirus, limitati i tagli boschivi per autoconsumo

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, lo svolgimento dell'attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque escludendo l’utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.
In caso di comportamenti non conformi sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.