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Emergenza coronavirus, nuove disposizioni inerenti la ripresa delle attività selvicolturali e taglio boschi

Si rendono note le seguenti disposizioni trasmesse dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna:
 

ATTIVITA’ SELVICOLTURALI E TAGLIO BOSCHI PRODUTTIVE
Vista la recente normativa relativa al contrasto e alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che modifica parzialmente il DPCM 22 marzo 2020 con il quale la silvicoltura e le attività forestali sono state inserite tra le attività produttive essenziali, (codice ATECO 02) il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza a causa dell'emergenza sanitaria.
Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.

 

TAGLIO BOSCHI PER AUTOCONSUMO
Per quanto riguarda i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche e gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva, pertanto si conferma quanto riportato in precedenza:
- In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, lo svolgimento dell'attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo in presenza di assoluto stato di necessità e quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza  e comunque entro il territorio comunale.

 

DIVIETO DI BRUCIARE IL MATERIALE DI RISULTA DEI LAVORI FORESTALI E AGRICOLI

E’ vietato bruciare il materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli (Ordinanza n. 43/2020 del Presidente della Giunta Regionale sugli abbruciamenti):

Il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, con Ordinanza n. 43 del 20 marzo 2020 ha stabilito il divieto, valido per tutta la durata dell’emergenza, di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
Le sole imprese professionali possono comunque procedere all’abbruciamento controllato del materiale vegetale in attuazione di quanto disposto dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che consente lo svolgimento delle attività agricole) e da quello del 10 aprile 2020 (che consente la ripresa delle attività silvicolturali).

Sono comunque da seguire le modalità esecutive descritte nell'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
La pratica dell’abbruciamento controllato può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione da parte degli imprenditori (agricoli e forestali) nello svolgimento di tali pratiche per le quali è necessaria una notevole attività di presidio
del territorio e di monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco. 

RICORDIAMO, inoltre:
- che i tagli di utilizzazione nei boschi cedui di latifoglie si possono effettuare sino al 30 aprile;
- che i tagli di utilizzazione nei boschi cedui di faggio si possono effettuare sino al 15 maggio.