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Avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali

Il Comune di Cesena intende istituire un "Elenco comunale degli avvocati" attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.


Per incarichi legali si intendono: 
a) gli incarichi da affidare ad avvocati così come definiti dall'art.17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016;
b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni di consulenza di natura legale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. se non direttamente collegate alla preparazione di un incarico giudiziale oppure in assenza di una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario.


L'ELENCO è unico, suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

·    Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
·    Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
·    Sezione C - CONTENZIOSO GIUS-LAVORISTICO
·    Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
·    Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
·    Sezione F - TUTELA E DIRITTO DI FAMIGLIA

L'elenco potrà essere utilizzato anche da parte di altri Enti che hanno manifestato formale adesione alla presente procedura (Unione Valle Savio, Comune di Bagno di Romagna e Comune di Mercato Saraceno).

Per ogni altra informazione si rinvia all'Avviso in allegato.

 

Gli interessati possono presentare domanda secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico, attraverso la compilazione dell'apposito modulo sotto allegato e inviato via PEC* a protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

La documentazione dovrà essere trasmessa in un unico file. 
Il termine perentorio per l'invio della domanda è stabilito nelle ore 13:00 del 31 gennaio 2019

 

* ATTENZIONE! Con determinazione dirigenziale n. 68/2019 è stata approvata la rettifica al presente avviso pubblico prevedendo che l’istanza da presentarsi con posta elettronica certificata possa anche non essere firmata digitalmente e fermo restando ogni altro aspetto definito con l’atto predetto.